Licenziamento di dipendenti pubblici.

Concept business emploiArt. 18 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Applicabile la disciplina della reintegra nel posto di lavoro anche alla Pubblica Amministrazione.

IL FATTO:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24157, del 25 novembre 2015, ha dichiarato applicabile l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e dunque la reintegra nel posto di lavoro, in caso di illegittimità del licenziamento subito anche dai dipendenti pubblici.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

I Giudici della Suprema Corte rilevano che l’art. 51 del Testo unico sul pubblico impiego (d.lgs. n. 165/01) prevede espressamente l’applicazione delle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori e “successive modificazioni ed integrazioni” anche al pubblico impiego c.d. contrattualizzato.

Pertanto, sulla base di tale assunto, per la Cassazione è innegabile che la nuova disciplina della reintegrazione del dipendente a seguito di licenziamento nullo (come regolato dal nuovo testo dell’art. 18 della legge n. 300/70), trovi applicazione ratione temporis al licenziamento oggetto del giudizio e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla legge c.d. Fornero.

Il caso sottoposto al vaglio della Cassazione riguardava il licenziamento disciplinare di un dirigente di un consorzio pubblico siciliano.

Il ricorrente impugnava il procedimento disciplinare cui era stato sottoposto, poiché ritenuto non rispettoso delle previsioni di legge e poneva espressamente la questione circa l’estensione della disciplina di cui all’art. 18 St. Lav. e, quindi, della reintegrazione nel posto di lavoro, anche ai pubblici dipendenti, chiedendo – in caso di risposta negativa – di sollevare la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo.

La Corte di Cassazione, ammettendo l’applicabilità dell’istituto della reintegrazione al pubblico impiego, non ha nemmeno ritenuto necessario porre la chiesta questione di legittimità costituzionale.

In ordine all’applicabilità o meno di questa tutela, infatti, la Corte ne ammette l’applicazione in caso di licenziamento, intimato al pubblico impiegato, che sia poi dichiarato nullo perché attuato in violazione di norme imperative (quali, nel caso di specie, l’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina la corretta impostazione del procedimento disciplinare).

In tal caso, è quindi legittima la reintegrazione, ex art. 18 St. Lav., del dipendente pubblico trattandosi di licenziamento nullo in quanto disposto in violazione di legge e, dunque, affetto da nullità legale.

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