Polizze abbinate a finanziamenti PPI – Modalità di calcolo del rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento.

In data 18 dicembre 2018, è stata pubblicata la Lettera al mercato dell’IVASS avente ad oggetto le modalità di calcolo del rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, rimborso previsto dall’art. 39 del Regolamento IVASS 41 del 2 agosto 2018.

IL FATTO:

 Il metodo di calcolo del rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento deve prevedere:

–     quanto al premio puro (ossia la parte di premio destinata a coprire il verificarsi del rischio), che il rimborso venga determinato in proporzione sia agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa e sia al capitale assicurato residuo;

–     quanto ai caricamenti (ossia la parte di premio destinata a coprire, tra l’altro, i costi amministrativi, le imposte e la remunerazione della compagnia), che il rimborso venga determinato in proporzione agli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura assicurativa.

L’Autorità di Vigilanza ha rilevato che nel rimborso del premio puro, spesso la formula matematica applicata dalle compagnie di assicurazione non tiene conto dell’incidenza del capitale a scadenza, applicando piuttosto un “c.d. fattore di correzione”, che approssima l’effettivo rapporto tra il debito residuo e il debito originario e determinano una penalizzazione per il cliente.

In questo senso, l’IVASS ha rilevato la non conformità di tali formule rispetto al disposto regolamentare, precisando altresì che ciascuna impresa dovrà:

–     verificare la correttezza delle formule utilizzate, anche in relazione al portafoglio di polizze attualmente in vigore;

–     aggiornare, se necessario, entro 60 giorni, l’informativa precontrattuale e le condizioni di polizza dei prodotti in commercio, prevedendo una formula che tenga conto, tra l’altro, anche dell’effettivo rapporto tra il debito residuo e il debito originario alla data di estinzione anticipata del finanziamento, accompagnata da un chiaro esempio illustrativo;

–     ove necessario, per i contratti già stipulati, gestire le richieste di rimborso del premio non goduto sulla base dei corretti criteri di calcolo.

I chiarimenti forniti dall’IVASS riguardano sia le polizze vita e sia le polizze danni, quali ad esempio polizze di invalidità permanente, qualora destinate alla estinzione di finanziamenti

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Con tale comunicazione l’IVASS, tenuto conto di alcuni reclami pervenuti all’Autorità da consumatori e dei risultati di una successiva survey sui prodotti disponibili nel mercato, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina di cui all’art. 39 del Regolamento IVASS n. 41/2018.

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