La recente riforma delle impugnazioni nel processo penale.

Lo scorso 19 febbraio in GU è stato pubblicato il D.Lgs. 6 febbraio 2018 n. 11 sulle “Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, in vigore dal 6 marzo u.s..

 IL FATTO

Con il decreto legislativo in argomento, il Governo ha dato attuazione alla delega nella Legge n. 103 del 2017, che ha delineato la riforma del sistema penale e di procedura penale.

Il fulcro delle nuove norme in tema di impugnazioni è chiaramente quello di ridurre il carico dei ruoli, semplificando i procedimenti e riducendo le casistiche di impugnazione.

Le nuove disposizioni sono volte principalmente alla modifica delle norme in tema di:

  • Impugnazioni del Pubblico Ministero;
  • Appello dell’imputato;
  • Ricorso per Cassazione delle sentenze di appello per i reati di competenza del Giudice di pace.

In primo luogo, le nuove disposizioni normative vanno a modificare, in senso oggettivo, i “casi di appello”, sia per quanto attiene all’art. 593 c.p.p., completamente riformato, che anche ai sensi dell’art. 428 c.p.p.

  • Viene eliminata la possibilità generalizzata di appello contro le sentenze di condanna da parte del PM, che ora potrà impugnarle in appello solo se queste hanno modificato il titolo di reato o escluso la sussistenza di una circostanza ad effetto speciale o stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
  • Ancora, è ammesso l’appello dell’imputato contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento esclusivamente nel caso in cui non si tratti di sentenze di assoluzione piena, ovvero perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.
  • Infine, viene definitivamente esclusa la possibilità di proporre appello avverso le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda di quelle di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa.

In secondo luogo, sono state modificate le norme dei casi specifici di appello, in termini soggettivi.

  • È stato introdotto l’art. 593 bisp.p., in cui da un lato è sancito che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale può proporre appello contro le sentenze del Giudice per le Indagini preliminari, della Corte d’Assise e del Tribunale, e dall’altro si limita detta facoltà al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ai soli casi di avocazione o di acquiescenza al provvedimento dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (e ciò anche per le sentenze di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 428 c.p.p. così modificato);
  • La facoltà di proporre appello incidentale è ora stata riservata al solo imputato che non abbia proposto impugnazione, impedendo così al pubblico ministero di impugnare solo perché sollecitato da comportamenti processuali della difesa e non per motivi di merito e/o di diritto.

Un terzo aspetto su cui si è concentrata la riforma da poco approvata, è sul ricorso per Cassazione delle sentenze di appello per i reati di competenza del Giudice di pace, per cui è stata limitata la appellabilità solo per i primi tre motivi di cui all’art. 606 c.p.p., ovvero:

  1. a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
  2. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale;
  3. c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

Rispetto a tale modifica, non è stata però prevista alcuna limitazione soggettiva in merito all’AG che può proporre appello. Conseguentemente, per quanto attiene alla legittimazione all’impugnazione, sebbene per i reati di competenza del giudice di pace le funzioni di giudice di secondo grado siano attribuite al Tribunale in composizione monocratica, per il momento continuerà ad applicarsi l’unanime opinione per cui anche il Procuratore Generale sia legittimato ad appellare le sentenze del giudice di pace (Cass. pen., S.U., sent. 31 maggio 2005, n. 22531).

PERCHÈ È IMPORTANTE

La riforma sulle impugnazioni recentemente varata dimostra come il nostro legislatore si stia sempre più dirigendo verso l’alleggerimento dei ruoli, in fase di impugnazione, ben conscio che spesso appelli, anche incidentali, e ricorsi per Cassazione sono strumentalizzati dalle parti a scopi dilatori e/o opportunistici. Resta comunque impregiudicato il diritto, davvero poco tutelato, di appello – e di impugnazione in generale – delle parti civili.

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