Diritto all’oblio e bilanciamento con il diritto all’informazione.

La Corte di Cassazione, tornata recentemente sul tema del c.d. diritto all’oblio, ha affermato l’esigenza di preservare la storicità delle notizie quando le stesse siano di interesse per la collettività e per la storia economico-sociale di un Paese, pur ribadendo la necessità del bilanciamento dell’interesse della collettività a mantenere memoria delle notizie passate con l’interesse del singolo a mantenere il controllo dei dati relativi alla propria sfera personale. In quest’ottica la Corte ritiene misura idonea a bilanciare il diritto individuale all’oblio con il diritto collettivo all’informazione la deindicizzazione della notizia sul web unitamente all’aggiornamento della stessa.

IL FATTO:

Con l’ordinanza n. 7559 del 27 Marzo 2020, la Prima Sezione della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema del rapporto tra il c.d. diritto individuale all’oblio ed il diritto collettivo all’informazione.

La vicenda oggetto della pronuncia in esame trae origine dal ricorso al Garante per la protezione dei dati personali proposto dal figlio di un noto imprenditore avverso la pubblicazione, nell’archivio storico del sito internet di un quotidiano, di due articoli aventi ad oggetto il rinvio a giudizio e la successiva condanna in primo grado del defunto padre, per lunghi anni a capo di un’importante realtà imprenditoriale a livello Europeo. Secondo il ricorrente le pubblicazioni fornivano una verità parziale, frammentata e fuorviante dei fatti di cronaca giudiziaria, dal momento che non riportavano l’evoluzione della vicenda, per essere stato l’imprenditore prosciolto in sede di appello con sentenza passata in cosa giudicata, e costituivano un inaccettabile danno alla memoria del padre, integrando un’informazione contraria alla realtà dei fatti, e, dunque, fortemente lesiva dell’onore, della reputazione, della dignità del padre e di tutta la famiglia.

Dopo il rigetto ad opera del Garante per la protezione dei dati personali del ricorso ed il rigetto dell’impugnazione avanti il Tribunale di Milano, anche in considerazione del fatto che, nel mentre, gli articoli non risultavano più accessibili tramite i comuni motori di ricerca della rete, ma solo nell’archivio del quotidiano, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, svolto un interessantissimo excursus della giurisprudenza nazionale ed europea in tema di diritto all’oblio, partendo dalla prima pronuncia in cui esso trovò esplicito riconoscimento (cfr. Cass. n. 3679 del 1998) quale “giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata...”, a meno che non sussistano “fatti sopravvenuti” idonei a far tornare d’attualità la notizia,  evidenzia come  il diritto all’oblio ha, però dovuto fare i conti con internet dove tutto ciò che è stato inserito rimane una memoria illimitata e senza tempo, dato che l’informazione, una volta pubblicata, in genere non è più cancellata, ma permane disponibile o quanto meno astrattamente disponibile. L’avvento del web e la diffusione sempre maggiore dell’informazione on line ha quindi portato ad una rimeditazione del diritto all’oblio che viene quindi oggi ricollegato, non più al diritto alla riservatezza, bensì al diritto alla protezione dei dati personali, espressione della libertà dell’individuo di controllare i propri dati consapevolmente, secondo il principio dell’autodeterminazione informativa.

In merito all’oggetto del contendere ossia alla necessità di stabilire se gli archivi storici on line possiedano una sorta di primato, garantito dalla libertà di stampa e di informazione  alla conservazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, la Corte, pur  ricordando che l’archivio storico del quotidiano, per non snaturare la sua funzione, deve contenere tutti gli articoli pubblicati su tutte le edizioni, nella loro originaria forma e contenuto, e non può subire “amputazioni” a pena di perdere il carattere di storicità e di completezza che lo caratterizza, ribadisce la necessità del bilanciamento dell’interesse della collettività a mantenere memoria delle notizie passate con l’interesse del singolo a mantenere il controllo dei dati relativi alla propria sfera personale. Confermando il ragionamento del Tribunale di Milano, afferma che può considerarsi misura idonea a bilanciare il diritto individuale all’oblio con il diritto collettivo all’informazione la deindicizzazione della notizia unitamente all’aggiornamento della notizia stessa: il dato pubblicato, così, viene conservato, ma viene reso accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca generali, bensì esclusivamente nell’archivio storico della testata giornalistica. In questo modo, bilanciando i contrapposti interessi in gioco, vengono garantiti la totale sovrapponibilità tra l’archivio cartaceo e quello informatico del medesimo quotidiano nonché il diritto della collettività a potere ricostruire vicende di rilevanza storico-sociale.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La Sentenza in esame è importante perché, oltre a contenere un approfondito excursus della giurisprudenza, nazionale ed europea, su una materia magmatica ed innovativa, quale quella della tutela del diritto all’oblio, individua nella deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca generali in rete,  unita allo spontaneo aggiornamento della notizia, un punto di equilibrio tra gli interessi contrapposti del titolare dell’archivio di un quotidiano on line e quelli dell’individuo a cui inerisce la notizia, ritenendola una misura di protezione del singolo ponderata ed efficace, e affermando invece che la rimozione della notizia dall’archivio storico informatico, richiesta dal ricorrente, si sarebbe rilevata eccessiva e penalizzante così da danneggiare il punto di equilibrio degli interessi predetti, in ragione della rilevanza storico-sociale della notizia.

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