Società cancellata dal Registro delle imprese: ammessa la notifica via PEC

Archivio cartaceoCon sentenza n. 17946 depositata il 13 settembre 2016, la Corte di Cassazione interviene a fare chiarezza in merito all’applicabilità dell’art. 15, co.3, l. fall., nell’ipotesi di notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento a una società già cancellata dal Registro delle imprese (passibile di fallimento entro un anno dalla cancellazione).

IL FATTO:

La vicenda, su cui la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare, vede come protagonista una società a responsabilità limitata, la quale aveva impugnato la sentenza con cui il Tribunale la dichiarava fallita.

In particolare, la società sosteneva che la notificazione del ricorso fosse nulla, dal momento che non erano state rispettate le formalità imposte dagli art. 140 e 143 c.p.c.. Il ricorso, infatti, a seguito delle infruttuose notifiche via Pec e presso la sede legale (infruttuose in quanto la società era già stata cancellata dal Registro delle imprese), era stato semplicemente depositato presso la casa comunale.

In altri termini, ricorrendo per Cassazione, la società chiedeva che venisse dichiarato inapplicabile, al caso di specie, l’art. 15 l. fall., il quale dovrebbe trovare applicazione, a dire della società, esclusivamente in riferimento alle società ancora esistenti.

La Cassazione, tuttavia, non è dello stesso avviso e, a supporto della propria decisione, richiama quanto recentemente affermato dalla Corte Costituzionale. Quest’ultima, seppur relativamente all’imprenditore individuale, ha sancito che per “esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obblighi di speditezza e operatività“, principi sui quali si fonda il procedimento concorsuale fallimentare, “allorquando la situazione di irreperibilità dell’imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico“, il giudice può limitarsi a quanto disposto dall’art 15 l.fall. e non è tenuto al compimento ad ulteriori formalità.

In capo alle società, pertanto, pende l’obbligo di curare la propria reperibilità tanto presso il proprio indirizzo Pec quanto presso l’indirizzo fisico della propria sede legale. E ciò vale anche per le società cancellate dal Registro delle imprese, le quali possono essere dichiarate fallite entro un anno dalla cancellazione dai pubblici registri: sono proprio queste, per ragioni facilmente comprensibili, a rischiare di venire a conoscenza del ricorso solamente a fallimento dichiarato.

In definitiva, i Giudici di legittimità ritengono che l’adempimento del predetto obbligo renda la procedura di notifica prevista dall’art. 15 l. fall. sufficiente a garantire un adeguato livello di conoscibilità dell’atto notificato, e conseguentemente, un adeguato diritto di difesa.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione sancisce l’applicabilità della procedura prevista dall’art. 15, co. 3, l. fall., più snella e meno garantista rispetto a quella prevista dall’art. 140 e 143 c.p.c., alla notifica del ricorso per fallimento e dell’avviso di comparizione a una società che è già stata cancellata dal Registro delle imprese.

Tale decisione appare interessante perché, con la stessa, la Cassazione mostra un certo favor nei confronti della celerità della procedura concorsuale, a discapito dell’effettiva conoscibilità dell’atto notificato e del diritto di difesa.

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