Riforma della giustizia penale: le modifiche in discussione ai codici penale e di procedura penale

Law book conceptE’ prossima all’approvazione un testo unificato di riforma del sistema penale, ora in discussione al Senato. Prescrizione, intercettazioni ed impugnazioni tra i punti principali toccati dalla proposta legislativa. Il tutto nell’ottica di diminuire numero e durata dei procedimenti penali, con altresì una più severa risposta sanzionatoria per alcuni reati e un’attenzione ai possibili effetti rieducativi delle sanzioni penali.

IL FATTO:

Nel tentativo di intervenire sulla farraginosa e spesso inefficiente macchina della giustizia italiana anche penale, i principali obiettivi della riforma si muovono nella direzione che segue:

1) Diminuzione del numero dei procedimenti penali:

  • per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione: introduzione, di una (nuova) causa di estinzione del reato, che ha come presupposto l’adozione da parte del reo di condotte riparatorie (e. integrale riparazione del danno cagionato dal reato, mediante restituzioni e risarcimento, ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato stesso), in linea con le recenti istanze volte al potenziamento delle forme di giustizia riparativa in materia penale (si veda, per esempio, l’istituto della sospensione con messa alla prova introdotto con la Legge 28 aprile 2014, n. 67);
  • ampliamento delle ipotesi di procedibilità a querela di parte: per il tramite di apposita delega al Governo, in particolare per i reati contro la persona e il patrimonio che arrechino offese di modesta entità e per i reati di violenza privata e minaccia.

2) Contenimento della durata dei processi penali con:

  • maggiori possibilità di ricorso alla partecipazione a distanza dell’imputato al dibattimento;
  • minori possibilità di proporre eccezioni difensive di nullità, inutilizzabilità o incompetenza (in caso di giudizio abbreviato) e l’assunzione di prove irrilevanti (in dibattimento);
  • un sistema di impugnazione più severo e stringente, che coinvolga sia gli organi dell’accusa, che la difesa (anche mediante l’applicazione più severe sanzioni pecuniarie in caso di impugnazioni abusive o strumentali);
  • limiti più incisivi per poter proporre ricorso per Cassazione delle sentenze di non luogo a procedere, della sentenza di patteggiamento e della sentenza di appello confermativa di sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado;
  • una più dettagliata disciplina della struttura formale della sentenza, in linea con i recenti tentativi di alcuni organi giudiziari di imporre un numero di pagine massimo per i ricorsi);
  • la competenza dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato a dichiarare, in taluni casi specifici, l’inammissibilità dell’impugnazione;
  • nuovi istituti conciliativi, quali il “concordato in appello con rinuncia ai motivi”;
  • abolizione della facoltà della parte di presentare personalmente ricorso per Cassazione;
  • attribuzione al giudice di appello della competenza in materia di rescissione del giudicato.

3)  Potenziamento della risposta punitiva in relazione a taluni reati ritenuti di particolare gravità o allarme sociale attraverso:

  • l’inasprimento delle pene e la previsione di limiti all’applicabilità di circostanze attenuanti (esempio, per i reati di scambio elettorale politico-mafioso, rapina, furto in abitazione o con strappo);
  • l’introduzione di limiti all’operatività della prescrizione, mediante:
    • l’allungamento dei termini di prescrizione (anche della metà) per alcuni reati di maggiore allarme sociale, quali corruzione (propria, impropria e in atti giudiziari), gravi reati a danno dell’ambiente o della pubblica amministrazione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
    • la fissazione di una decorrenza meno favorevole al reo (esempio, per diversi reati di abuso su minori);
    • aumento dei casi di sospensione della prescrizione stessa, in particolare dopo il deposito delle sentenze di primo e secondo grado (sospeso fino al deposito della sentenza).

Si noti che, sebbene sia un aspetto abbastanza controverso della riforma, sui cui è acceso il dibattito, si è previsto espressamente che le nuove disposizioni trovino applicazione solo ai fatti commessi dopo la loro entrata in vigore. Ciò sia per rimanere il linea con i principi cardine del sistema penale, che per superare i potenziali (o meglio certi) problemi che deriverebbero da un’applicazione retroattiva delle nuove norme.

4) Potenziamento delle garanzie e delle prerogative della persona offesa (e, quindi, effettivo superamento della centralità del reo nel processo penale verso una corrispettiva maggiore attenzione per la vittima) per il tramite di alcune modifiche al codice di procedura penale, tra cui la previsione:

  • del diritto della persona offesa di essere informata sullo stato del procedimento durante le indagini preliminari;
  • della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza dell’avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione ovvero prima della scadenza del termine concesso alla persona offesa per presentare opposizione alla richiesta stessa.

5) Maggiore tutela della privacy delle persone coinvolte nel processo penale, per mezzo di alcune deleghe al Governo, volte alla:

  • revisione della disciplina del casellario giudiziale, soprattutto per adeguarla ai più recenti principi nazionali ed europei in materia di protezione dei dati personali;
  • per una nuova disciplina delle intercettazioni, ispirata ai principi di riservatezza delle comunicazioni (soprattutto se non rilevanti o relative a persone solo occasionalmente coinvolte nel procedimento), punibilità della diffusione di comunicazioni fraudolentemente captate, se esclusivamente finalizzata a danneggiare la reputazione o l’immagine altrui (salvo il diritto di difesa o di cronaca e l’utilizzo in procedimenti giudiziari), semplificazione dell’utilizzo processuale delle intercettazioni nei reati più gravi contro la pubblica amministrazione.

6) Ammodernamento della disciplina dell’infermità mentale e potenziamento degli effetti rieducativi dell’esecuzione penale, sempre con deleghe al Governo per:

  • modificare e/o ampliare la definizione di infermità mentale;
  • prevedere, nei casi di non imputabilità, misure di cura o di controllo determinate nel massimo e calibrate sulle necessità terapeutiche e per la previsione, nei casi di ridotta capacità di intendere e di volere, di misure sanzionatorie idonee a superare le condizioni che hanno ridotto la capacità stessa;
  • limitare la sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato ai soli casi di incapacità reversibile, con previsione, nei casi di incapacità irreversibile, di una pronuncia di non doversi procedere, al fine di evitare sospensioni sine die e il fenomeno dei c.d. “eterni giudicabili”;
  • aggiornamento del cosiddetto “doppio binario” (ovvero l’applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza), nonché semplificazione della fase esecutiva, potenziamento della possibilità di accedere alle misure alternative e ai benefici penitenziari;
  • potenziamento della risocializzazione attraverso il lavoro, il volontariato, l’istruzione, la formazione professionale, l’attività riparatoria, il diritto all’affettività in carcere, l’attenzione alle specifiche esigenze dei detenuti stranieri e minori di età.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La riforma della giustizia penale ora in discussione al Senato si pone degli obiettivi di ampia portata. Le numerose modifiche incideranno sull’intero sistema giudiziario e mirano a un sostanziale mutamento nell’approccio delle difese, cercando di limitare le note speculazioni sulle inefficienze del sistema.

Sono poi auspicate da diverso tempo le maggiori tutele previste in tema di intercettazioni, che sono eccessive e fuori controllo, nonché spesso in spregio alle minime garanzie della persona e del suo privato.

Quel che tuttavia sarà necessario è di affermare un sistema in cui ci sia certezza della conclusione del processo e certezza pena. Altrimenti, qualunque riforma rischia di non conseguire i pur proclamati ambiziosi obiettivi che si propone.

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