Prestito di e-book equiparabile al prestito tradizionale

Open book and e-book readerCon sentenza depositata il 10 novembre 2016 nella causa C-174/15, la Corte di giustizia dell’Unione europea sancisce l’applicabilità della direttiva 2006/115/CE sul diritto di noleggio, di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale al prestito di e-book da parte di biblioteche, equiparando, così, il prestito dei libri elettronici al prestito di libri tradizionali.

IL FATTO:

Con la sentenza in esame, la Corte di giustizia ha dato risposta alla questione proposta dal Tribunale dell’Aja, a sua volta adito dall’Associazione delle biblioteche pubbliche olandesi. Quest’ultima, in particolare, chiedeva che la normativa europea sul prestito e noleggio fosse dichiarata applicabile anche al prestito di libri elettronici effettuato dalle biblioteche con la modalità “one copy, one user”. Secondo tale modalità di prestito la biblioteca autorizza l’utente a riprodurre una copia digitale del libro scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata dall’utente non può più essere utilizzata dal medesimo.

La sopracitata direttiva 2006/115/CE sancisce che il diritto di autorizzare o escludere noleggi e prestiti spetta, di regola, esclusivamente all’autore dell’opera: gli Stati possono derogare a tale disciplina generale per i prestiti concessi da istituzioni pubbliche, salvo il diritto dell’autore dell’opera di ricevere un’equa remunerazione.

Con sentenza conclusiva del giudizio la Corte, rilevando che i libri digitali sono l’equivalente moderno dei libri cartacei, sancisce che “non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della direttiva. Tale soluzione appare avvalorata dal quarto considerando della direttiva in questione, ai sensi del quale “il diritto d’autore deve adattarsi alle realtà economiche nuove, così come alle nuove forme di utilizzo”.

In secondo luogo, e conseguentemente, i giudici europei dichiarano che l’eccezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva, relativa ai prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, risulta applicabile anche nella fattispecie in esame: questo sia per l’importanza rivestita dai prestiti pubblici di libri digitali, sia per l’effetto di promozione culturale che tale eccezione comporta.

I giudici europei, inoltre, precisano che agli Stati membri è riservata la facoltà di prevedere condizioni supplementari al fine di garantire un maggior livello di tutela ai titolari dei diritti sulle opere protette oggetto di prestito.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza appare particolarmente rilevante poiché con la stessa la Corte di Giustizia, sottolineando la finalità di tutela del diritto d’autore perseguita dalla direttiva 2006/115/CE e rilevando l’esigenza che tale tutela sia garantita nell’evoluzione dei tempi e della tecnologia,  riconosce l’applicabilità di tale normativa anche ai prestiti aventi ad oggetti libri elettronici, equivalente moderno dei libri cartacei.

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