Market Abuse: entra in vigore il Regolamento delegato (UE) 2016/522

Libri e codici di diritto per avvocatoIl 3 luglio 2016 è entrato in vigore regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Regolamento Delegato”) che integra il Regolamento delegato (UE) 2016/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli abusi di mercato (“MAR”), istituendo un quadro comune di regolamentazione applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Al fine di specificare i requisiti stabiliti dal MAR, il Regolamento Delegato ha introdotto importanti novità riguardanti, tra l’altro (i) la negoziazione durante il periodo di chiusura per soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente (di seguito “Soggetti Rilevanti); e (ii) le operazioni soggette a notifica all’Autorità-0 competente effettuate dai Soggetti Rilevanti.

(i) La negoziazione durante il periodo di chiusura.

L’art. 19, paragrafo 11, del MAR vieta ai Soggetti Rilevanti di effettuare operazioni durante un periodo di chiusura, ossia un periodo di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno secondo le regole della sede di negoziazione o in base al diritto nazionale.

Tuttavia, il divieto di effettuare operazioni durante un periodo di chiusura non è assoluto e a tal fine l’articolo 19, paragrafo 12, del MAR prevede un’esenzione dal divieto. In particolare, l’emittente può consentire, in base a una valutazione caso per caso, ai Soggetti Rilevanti di negoziare nel corso di un periodo di chiusura: (a) in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni effettuate contestualmente o in relazione, ad esempio, a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Al fine di chiarire le ipotesi suddette, il Regolamento Delegato ha previsto elementi volti a precisare sia le circostanze eccezionali di cui sopra alla lettera (a), sia le caratteristiche della negoziazione di cui sopra alla lettera (b).

Con riferimento al primo punto sub (a), ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Delegato sono considerate eccezionali le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti, che non siano imputabili al Soggetto Rilevante. Tra queste situazioni rientrano, ad esempio, l’adempimento di obblighi giuridicamente opponibili e il pagamento a terzi ove il Soggetto Rilevante non abbia altri mezzi per soddisfare la pretesa.

In relazione al secondo punto sub (b), ai sensi dell’ dell’art. 9 del Regolamento Delegato assumono rilievo, inter alia, le situazioni in cui il Soggetto Rilevante non abbia alcun potere discrezionale riguardo agli strumenti attribuiti o concessi nell’ambito del piano per i dipendenti, effettui un trasferimento da un conto ad un altro allo stesso intestato a condizione che il trasferimento non comporti variazioni del prezzo degli strumenti finanziari ovvero acquisti una garanzia o diritti relativi ad azioni dell’emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, a condizione che siano dimostrati all’emittente i motivi per cui l’acquisizione non ha avuto luogo in altro momento e l’emittente accetti la spiegazione.

(ii) le operazioni soggette a notifica all’Autorità competente effettuate dai Soggetti Rilevanti.

In considerazione dell’importanza attribuita alla trasparenza dei mercati finanziari, l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 impone a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché alle persone a loro strettamente associate, di notificare all’emittente e all’autorità competente le proprie operazioni concernenti quote o titoli di credito o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Al fine di specificare ed integrare le predette operazioni, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 19, paragrafo 7, MAR, l’art. 10 del Regolamento Delegato ha previsto una lista esemplificativa di operazioni soggette a notifica che includono, tra l’altro, l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant, la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito, le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni.

Con l’introduzione del MAR e del Regolamento Delegato il legislatore europeo ha inteso, dunque, dare corso ad un processo di razionalizzazione e consolidamento del quadro normativo previgente al fine di garantire l’integrità dei Mercati finanziari dell’Unione e rafforzare la tutela degli investitori, istituendo un quadro comune di regolamentazione applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

Il 3 luglio 2016 è entrato in vigore regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il“Regolamento Delegato”) che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli abusi di mercato (“MAR”), istituendo un quadro comune di regolamentazione applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

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