Marchio europeo: in vigore la nuova disciplina

Brand business conceptDal 23 marzo 2016, con l’entrata in vigore del regolamento 2015/2424/UE, troverà applicazione la riforma del marchio comunitario, che va a modificare la disciplina prevista dal precedente regolamento 2009/207/CE con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e la crescita economica degli stati membri mediante una modernizzazione nonché semplificazione del sistema di registrazione e di tutela dei marchi.

Il nuovo regolamento è stato pubblicato il 24 dicembre 2015 e si inserisce in un processo di riforma del marchio comunitario, che prevede anche la sostituzione dell’attuale direttiva UE sul marchio (direttiva 2008/95/CE) con la direttiva 2015/2436/UE, avente ad oggetto l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

IL FATTO:

Le novità introdotte sono molteplici, tuttavia la modifica principale interviene in recepimento della nota sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 giugno 2012 nel caso C-307/10 (“IP Translator”), che ha reso necessario per i titolari di marchi comunitari registrati successivamente alla sua pubblicazione identificare con chiarezza e precisione i prodotti ed i servizi oggetto della domanda di registrazione, di modo da consentire alle autorità competenti ed agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto (cfr. art. 27 c.2 regolamento 2015/2424/UE).

Oltre a codificare il principio con riguardo ai marchi che verranno registrati d’ora in avanti, il regolamento prevede anche un regime transitorio che permetterà ai titolari di marchi comunitari depositati prima del 22 giugno 2012 di inoltrare all’autorità competente entro il 24 settembre 2016 una dichiarazione integrativa che identifichi i prodotti ed i servizi diversi da quelli espressamente coperti dal significato letterale del titolo della classe per i quali il titolare del marchio intendeva richiedere protezione.

Nel caso in cui tale specificazione non dovesse essere comunicata entro il suddetto termine, il marchio continuerà ad essere valido,  tuttavia potrà fare riferimento soltanto alla denominazione generale indicata dal depositante, con il rischio che questa non protegga più l’intera gamma di prodotti e servizi che si desiderava tutelare.

Altre rilevanti modifiche riguardano:

  • il sistema di denominazioni (UAMI diventerà UUEPI, mentre  il marchio europeo verrà denominato MUE);
  • la tassazione applicabile (che verrà più che raddoppiata, a parità di classi di prodotti e servizi indicate nella domanda, per la registrazione, mentre subirà una sensibile riduzione per il rinnovo);
  • abolizione dell’obbligo di rappresentazione grafica del marchio (con  conseguente agevolazione della registrazione di marchi non tradizionali).

Il legislatore è infine intervenuto introducendo significative novità procedurali.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, l’Unione Europea compie un significativo sforzo per aggiornare un sistema ormai datato, adattando la normativa in materia di proprietà intellettuale alle nuove esigenze del mercato e cogliendo l’occasione per conformarsi ad alcune pronunce giurisprudenziali di rilievo intervenute nel periodo di vigenza del vecchio regolamento, che tuttavia non avevano ancora trovato spazio a livello di legislazione primaria.

In conclusione si ricorda che per vedere estese tali novità legislative all’interno dei singoli stati membri e con riferimento alle discipline interne dedicate ai marchi, sarà necessario attendere che i legislatori nazionali diano attuazione alla norma corrispondente contenuta nella la direttiva 2015/2436/UE, con il risultato che, almeno per il momento, il nuovo regime trova applicazione solamente alle imprese titolari di marchi europei.

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