Le Sezioni Unite si esprimono sulla solidarietà tra sostituto e sostituito di imposta.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 10378 del 14 aprile 2019, hanno messo fine al dibattito relativo al caso in cui il sostituto d’imposta ometta di versare le somme a titolo di ritenute d’acconto operate, affermando come il sostituito non sia tenuto in solido, in sede di riscossione (ex art. 35 DPR n. 602) a subire il relativo recupero, dato che la responsabilità solidale è condizionata alla circostanza che non siano state in assoluto effettuate le ritenute.

IL FATTO:

È utile premettere che la concreta fattispecie, come appena identificata, era stata risolta in precedenza dalla Suprema Corte nel senso dell’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito (Cass. sez. VI-T n. 12076 cit.; Cass. sez. VI-T n. 9933 cit.; Cass. sez. trib. n. 14033 cit.); la soluzione era tradizionalmente fondata sul presupposto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse unica, sia per il sostituto e sia per il sostituito, quest’ultimo tenuto in via solidale ex art. 1294 c.c.: questo orientamento, non risulta ora condiviso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Infatti, i giudici di legittimità, hanno affermato che “la sostituzione e la solidarietà nell’imposta sono istituti distinti.”

In tal senso, l’art. 64, comma 2, DPR 600, che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione, attesta difatti che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta un’eccezionale facoltà di intervenire nel processo; di qui la fondamentale considerazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta, un’obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli art. 23 ss. DPR n. 600, e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64, comma 1, DPR 600.

La lettura delle Sezioni Unite appare ancorata all’art. 35 DPR n. 602, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto, con ciò escludendo che, fuori dell’ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto d’imposta; si conferma così l’assunto che l’autonoma obbligazione di versamento dell’acconto è stata, dai rammentati art. 23 ss. DPR 600, posta unicamente a carico del sostituto.

Peraltro, la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, deriva dall’art. 35 DPR n. 602 espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute.

La condizione appena citata è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 DPR n. 917, che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

 Risulta utile segnalare come sia mutata l’interpretazione della Corte di Cassazione in merito al concetto di “solidarietà” tra sostituto e sostituito di imposta, mediante il seguente principio: «Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 DPR n. 602 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute».

 

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