La Corte di Giustizia chiarisce la nozione di “energia da fonti rinnovabili”

Green glass globe high resolution imageCon la sentenza del 2 marzo 2017, relativa alla causa C 4/16, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta in materia di energia da fonti rinnovabili, stabilendo che debba essere considerata tale ogni energia idraulica, sia quella fornita da un flusso d’acqua naturale sia quella fornita da un flusso d’acqua artificiale, con l’unica eccezione dell’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente pompata a monte.

IL FATTO:

La questione che ha condotto alla sentenza in esame ha avuto origine in Polonia, nell’ambito di una controversia tra un’impresa attiva nel settore della produzione di elettricità e il presidente dell’Ufficio polacco per la regolamentazione energetica in merito al rifiuto di quest’ultimo di accordare all’impresa la proroga di una concessione per la produzione di elettricità in una piccola centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, con la motivazione che solo le centrali idroelettriche che utilizzavano l’energia del moto ondoso, maremotrice e del salto dei fiumi potevano essere considerate impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’impresa, dunque, ha dapprima impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale regionale di Varsavia, il quale ha respinto il ricorso affermando che dalla definizione di fonte energetica rinnovabile data dalla legge nazionale sull’energia, risulta che l’elettricità prodotta in una centrale idroelettrica, che non sia una centrale di pompaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, non può essere considerata come prodotta da una fonte energetica rinnovabile; successivamente, ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo l’irrilevanza della modalità di prelievo dell’acqua e, soprattutto, che la legge polacca sull’energia è contraria all’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28, in combinato disposto con il considerando 30 e con l’articolo 5, paragrafo 3, di quest’ultima, in quanto esso fa riferimento all'”energia (…) del salto dei fiumi” e non alla più ampia nozione di “energia idraulica” utilizzata da detta direttiva.

Interpellata sulla questione, la Corte europea in buona sostanza si domanda se l’energia idraulica, quale energia da fonte rinnovabile, includa l’energia prodotta sfruttando il flusso gravitazionale di corsi d’acqua artificiali allorché, da un lato, tale acqua sia stata accumulata da un altro impianto, per suoi propri scopi, ricorrendo ad altra energia, e, dall’altro, la centrale idroelettrica in questione non sia né una centrale di pompaggio ad accumulazione né una centrale di pompaggio-turbinaggio.

I Giudici, dopo aver rilevato che le direttive 2009/28 e 2003/54 non definiscono la nozione di energia idraulica e che le disposizioni del diritto nazionale in vigore al momento dell’adozione della decisione controversa riguardavano unicamente l’energia prodotta dal salto di acque fluviali naturali, hanno evidenziato che la legislazione europea in questione non rinvia ai diritti nazionali per il significato dei termini “energia idraulica” (riferiti a energia da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva). Da ciò derivando che tali termini debbano essere considerati, ai fini dell’applicazione della direttiva europea, come una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri.

Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dalle esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio d’uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, ad un’interpretazione autonoma ed uniforme.

Tutto ciò considerato, i Giudici sono giunti alla conclusione che la nozione di “energia da fonti rinnovabili”, di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera a), della direttiva 2009/28/Ce, deve essere interpretata nel senso che essa include l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, diversa da una centrale di pompaggio ad accumulazione o da una centrale di pompaggio‑turbinaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, il quale ha prelevato precedentemente l’acqua per sue proprie finalità.

Con la precisazione che, per evitare rischi di abuso, occorre che l’attività, esercitata a monte, che è all’origine di tale flusso d’acqua artificiale, non abbia come unico obiettivo di creare detto flusso d’acqua perché venga sfruttato a valle per la produzione di elettricità.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La pronuncia appare di notevole interesse poiché, con la stessa, la Corte di Giustizia autorevolmente interpreta la nozione di energia da fonte rinnovabili in maniera non restrittiva, confermando gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/28, secondo cui il maggior ricorso all’energia da fonti rinnovabili costituisce un fattore importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e gioca un ruolo nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione e nel creare posti di lavoro nonché sviluppo regionale.

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