Gli indici identificativi dell’amministratore di fatto

Project discussionImportanti spunti nella delineazione di quali pratiche e comportamenti tenuti da un soggetto all’interno di una società siano idonei a qualificarlo come amministratore di fatto sono stati dati dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 5 ottobre 2016.

IL FATTO:

La questione è stata portata all’attenzione del giudice partenopeo nell’ambito di un’istanza di sequestro conservativo proposta dal curatore di una società fallita sui beni del soggetto che si riteneva avesse ricoperto il ruolo di amministratore di fatto della suddetta società. L’istanza era tuttavia stata rigettata dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto che gli elementi di prova dedotti dalla curatela non consentissero di accogliere la ricostruzione da questa proposta, risultando le dichiarazioni dei testi equivoche e potenzialmente idonee ad identificare il convenuto quale “mero preposto alla cura degli affari e alla gestione degli alberghi”. Avverso tale decisione la curatela aveva quindi proposto reclamo.

Il Tribunale di Napoli, chiamato a decidere sul reclamo, ha stabilito che le dichiarazioni raccolte nel corso del primo grado di giudizio facessero effettivamente “propendere per la sussistenza del fumus dell’invocata tutela”.

In particolare, determinanti sono risultati i seguenti indici:

  • il convenuto provvedeva personalmente ai pagamenti ed ai rapporti con i dipendenti, arrivando perfino a rassicurarli circa il pagamento degli stipendi nonché a presentarsi come soggetto dotato di poteri decisionali in materia;
  • il convenuto deteneva il libretto degli assegni firmato dall’amministratore e provvedeva personalmente a contattare i fornitori, rassicurandoli sui pagamenti;
  • il convenuto gestiva le strutture alberghiere, figurando quale “punto di riferimento” dei direttori.

Ulteriori elementi che non avevano trovato spazio nell’ordinanza impugnata sono il fatto che siano state rinvenute, nel deposito cantinato del reclamato, parte delle scritture contabili della società e che lo stesso soggetto, in occasione di una precedente denuncia penale, si fosse qualificato come gestore della società, riferendo di fatti gravissimi compiuti da determinati soggetti nei suoi confronti, fatti che avrebbero trovato giustificazione unicamente qualora si fosse considerato il convenuto ricoprente la carica di amministratore di fatto e non di mero preposto.

Il giudice ha infine ravvisato elementi a favore del fumus boni iuris anche nella violazione delle regole civilistiche in tema di tenuta della contabilità, nella non chiarezza e veridicità delle voci di bilancio e nell’omessa giustificazione di prelievi in contanti per somme ragguardevoli che avrebbero contribuito a provocare il fallimento della società.

Il Tribunale di Napoli ha dunque riconosciuto la ragionevolezza della ricostruzione prospettata dalla curatela, accogliendo l’istanza di sequestro conservativo sui beni del convenuto.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Pur trattandosi di indici senza dubbio legati al caso di specie, l’elencazione proposta dal Tribunale di Napoli risulta in ogni caso utile per verificare quali elementi possano essere considerati dall’organo giudicante idonei ad accogliere la qualificazione di un soggetto quale amministratore di fatto di una società di capitali.

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