Violazione degli obblighi di mantenimento: il nuovo art. 570 bis c.p. Commento critico all’intervento legislativo.

Lo scorso 6 aprile è stato introdotto nel codice penale il nuovo art. 570 bis.

La disposizione in esame prevede una specifica fattispecie di reato per il coniuge che non adempia all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. 

La formulazione normativa si presta a critiche perché da un lato appare sanzionare solo il coniuge inadempiente e non più in generale il genitore obbligato agli alimenti, dall’altro solo in caso di affidamento condiviso.

IL FATTO

Con l’introduzione del nuovo art. 570 bis c.p., il Governo ha attuato la riserva di codice in materia penale, tentando di concentrare all’interno dell’apparato codicistico quelle norme incriminatrici che, spesso in maniera frammentata, erano contenute in altre leggi.

La disposizione in esame prevede una specifica fattispecie di reato per il coniuge che non adempia all’obbligo di versare l’assegno di mantenimento dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Due sono, pertanto, le condotte criminose sanzionate dal legislatore e le pene previste per tale nuovo delitto sono quelle contenute nell’art. 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare, ossia la multa da 103 a 1.032 Euro e la reclusione in carcere sino a un anno.

In primo luogo, il nuovo art. 570 bis c.p. punisce il coniuge “che si sottrae alla corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio”.

Sembrerebbe, pertanto, che l’unico soggetto punibile in base alla nuova previsione normativa sia il solo coniuge e che ad essere punita sia esclusivamente la mancata corresponsione dell’assegno divorzile in favore dell’altro coniuge. Sotto quest’ultimo aspetto, poiché la norma fa riferimento a “ogni tipologia di assegno dovuto” ad essere sanzionato deve ritenersi essere anche l’omesso pagamento dell’assegno a favore dei figli.

Tuttavia, partendo dal dato testuale dell’articolo in questione, si dovrebbe ammettere che la fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p. non possa applicarsi a chi coniuge non è, dovendosi escludere dai casi di punibilità la mancata corresponsione dell’assegno in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.

Tale conclusione, già di per sé preoccupante, diviene ancor di più forzata se si considera che il decreto legislativo che ha introdotto l’art. 570 bis nel codice penale ha contestualmente abrogato l’art. 3 della Legge n. 54 del 2006, il quale appunto estendeva la tutela penale nei casi di mancata corresponsione dell’assegno in favore dei figli nati fuori dal matrimonio.

In secondo luogo, viene punito il coniuge che “viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.

Con tale seconda previsione, il legislatore ha inteso attuare la già ricordata riserva di codice in materia penale, inserendo nel codice la previsione di cui all’art. 3 della L. n. 54 del 2006 secondo cui “In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898”. Tuttavia, si deve concludere che anche in questo caso la formulazione dell’art. 570 bis c.p. non appare chiara e potrebbe sollevare non pochi dubbi interpretativi. Resta incerto, infatti, a quali obblighi di natura economica il nuovo art. 570 bis c.p. fa riferimento. Riferendosi all’”affidamento condiviso dei figli”, la nuova fattispecie incriminatrice sembra prevedere quale proprio elemento costitutivo un regime di affidamento condiviso della prole escludendosi, di conseguenza, l’applicazione nei casi in cui non vi sia affidamento condiviso ma affidamento esclusivo ad uno dei genitori. Una simile conclusione, sebbene sia decisamente discutibile e foriera di dovuti correttivi su un piano interperetativo a cura della giurisprudenza, sembra essere l’unica prospettabile in base ad una analisi testuale della formulazione utilizzata dal legislatore delegato.

PERCHÈ È IMPORTANTE

Con l’introduzione del nuovo art. 570 bis c.p., il legislatore ha tentato di rafforzare principi e norme già sanciti nel codice civile e riguardanti l’obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli e all’obbligo del coniuge separato o divorziato di provvedere al sostentamento del coniuge più debole da un punto di vista economico.

Tuttavia, come si è avuto modo di chiarire, si tratta di una norma incerta nella sua formulazione che, per certi versi, potrebbe creare ancora più confusione di quella che regnava sino alla sua introduzione. Ancora una volta, quindi, la giurisprudenza è chiamata ad assumere un ruolo fondamentale per chiarire quei lati oscuri conseguenza delle disattenzioni del legislatore.

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