Tutela di prodotti D.O.P.: il caso Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino.

Configura il reato di frode nell’esercizio del commercio ai sensi dell’art. 515 c.p., nonché di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p., la produzione e la messa in commercio di pomodori pelati con etichetta “Produced in San Marzano D.O.P. – Region Italian Peeled Tomatoes“, se i pomodori utilizzati non sono coltivati nel territorio incluso nel disciplinare D.O.P..

Questo è quanto ha sancito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41714 del 26 settembre 2018.

IL FATTO:

La vicenda sulla quale la Corte di Cassazione si è pronunciata nasce dal procedimento penale avviato nei confronti del legale rappresentante di una società con sede a Salerno, la quale aveva prodotto e confezionato barattoli di pomodori pelati – destinati al mercato americano – recanti, sull’etichetta, la dicitura “Produced in San Marzano D.O.P. Region – Italian Peeled Tomatoes”. E ciò, nonostante i pomodori utilizzati fossero stati coltivati e raccolti in Puglia, e, dunque, in un territorio non compreso nel disciplinare di produzione (cioè il complesso delle prescrizioni e delle prassi a cui il produttore di un bene certificato deve attenersi). Peraltro, lo stabilimento di produzione della società non risultava neppure iscritto al Consorzio di tutela del Pomodoro di San Marzano in questione.

In primo grado l’imprenditore veniva assolto. La Corte d’Appello, invece, condannava il legale rappresentante per i reati tentati di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), per aver posto in essere “atti diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente/consumatore, prodotti diversi per origine, qualità e provenienza da quella indicata in etichetta, ed in violazione delle norme che tutelano i prodotti DOP“. Quest’ultimo, dunque, proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo la legittimità della formula usata nell’etichetta, in quanto questa faceva esclusivamente riferimento al luogo di produzione dei pelati (ossia la provincia di Salerno) ricompreso nel territorio della D.O.P., e, quindi, non era idonea ad ingannare l’acquirente sulla provenienza dei pomodori utilizzati. Peraltro, non vi sarebbe stata nessuna imitazione del marchio D.O.P., in quanto sull’etichetta incriminata non era riportato il marchio protetto, ma solamente una dicitura che confermava che il pomodoro era stato confezionato nella regione di produzione del pomodoro D.O.P. San Marzano.

I giudici di legittimità, tuttavia, hanno rilevato l’infondatezza di tutti i motivi proposti dal ricorrente, e, quindi, hanno confermato la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello. Gli ermellini, infatti, hanno ritenuto corretta la sentenza di secondo grado laddove sancisce che “la frase scritta sull’etichetta aveva lo scopo di trarre in inganno l’acquirente americano [..] sull’origine e sulla provenienza del prodotto al chiaro fine di indurre il cliente a ritenere che il pomodoro fosse tutelato dal marchio di garanzia di origine controllata“, nonché, con riferimento alla doglianza secondo cui sull’etichetta non sarebbe stata riprodotta alcuna immagine del marchio protetto, che la apposizione della dicitura ingannevole è già di per sé idonea ad integrare il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

La sentenza in esame risulta di notevole interesse in quanto, con la stessa, la Corte di Cassazione ha chiarito in quali casi l’etichetta di un prodotto può contenere il riferimento alla certificazione D.O.P.. In particolare, i giudici di legittimità hanno sancito che se le materie prime utilizzate non sono coltivate e raccolte nel territorio ricompreso nel disciplinare della certificazione, l’etichetta del prodotto finale non può fare alcun riferimento alla D.O.P. anche se questo viene prodotto e confezionato in un territorio ricompreso nella certificazione: se questo avvenisse, si configurerebbe il reato di frode nell’esercizio del commercio.

Ancora, la Suprema Corte ha sancito che l’apposizione sull’etichetta di una dicitura ingannevole (relativamente alla provenienza del prodotto) integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, e ciò anche se non viene imitato e riprodotto alcun marchio protetto.

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