Responsabilità “penale” degli enti anche per reati tributari e frodi sportive?

Sono all’esame del Parlamento due disegni di legge volti ad estendere la responsabilità degli enti ex D.lgs. n. 231/2001 anche ai reati in materia di I.V.A. e alle frodi sportive.

   IL FATTO:

Per quanto concerne le frodi sportive, con il Disegno di Legge n. 773 del 10 agosto 2018 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Magglinglen del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni di competizioni sportive – già approvato dal Senato e adesso sottoposto al vaglio della Camera – si intende inserire all’art. 25-quaterdecies del D.lgs. n. 231/2001 la fattispecie di “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.

Con riguardo ai delitti tributari, è all’esame del Senato il Disegno di Legge C. 1201 che delega il Governo ad attuare – entro il prossimo 6 luglio 2019 – la Direttiva n. 1371/2017 (c.d. Direttiva P.I.F. relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea), attraverso il recepimento della quale rientreranno nell’ambito del D.lgs. 231/2001 anche i reati fiscali.

Tra i vari obblighi imposti agli Stati membri dal Legislatore europeo è infatti di rilievo quello relativo all’individuazione di una responsabilità delle società che operano ponendo in essere condotte lesive degli interessi finanziari dell’Unione. Precisamente, l’art. 6 della Direttiva obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili – “anche in situazioni di istigazione, favoreggiamento, concorso di persone o tentativo” – per reati “commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata: a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica; b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure c) sull’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica”, ovvero da soggetti sottoposti all’autorità degli apicali per come individuati, “in caso di illecito reso possibile dalla mancata sorveglianza o dal mancato controllo da parte di questi ultimi”.

Nell’ottica di armonizzazione delle varie legislazioni penali, si considerano inoltre quali forme più gravi di frode dell’IVA “la frode carosello, la frode dell’I.V.A. dell’operatore inadempiente e la frode dell’I.V.A. commessa nell’ambito di un’organizzazione criminale, che creano serie minacce per il sistema comune dell’I.V.A. e, di conseguenza, per il bilancio dell’Unione”.

È poi fondamentale – sempre secondo le indicazioni del Legislatore sovranazionale – che i reati di frode di I.V.A. da ritenere “gravi” si caratterizzino per la sussistenza dei seguenti requisiti:

– carattere fraudolento del comportamento;

– transnazionalità, nel senso di connessione “al territorio di due o più Stati membri dell’Unione”;

– pregiudizio per l’interesse finanziario dell’Unione di una certa rilevanza (rappresentato dal superamento di una soglia di danno complessivo quantificato nel valore di 10 milioni di euro).

Infine, si richiede agli Stati membri, da un lato, di introdurre un sistema di sanzioni – effettive, proporzionate e dissuasive – sia pecuniarie che interdittive (a titolo esemplificativo si elencano sanzioni quali l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto di natura pubblica, l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica, il commissariamento giudiziale, lo scioglimento dell’ente o, ancora, la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti utilizzati per commettere il reato); dall’altro, di prevedere forme di congelamento e confisca dei proventi delle attività lecite e termini di prescrizione sufficientemente lunghi e comunque non inferiori  a cinque anni.

 PERCHÈ È IMPORTANTE:

 Qualora venissero in via definitiva approvati i Disegni di Legge sarà necessario valutare l’aggiornamento del   Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Pur comprendendone le motivazioni di politica criminale, l’estensione all’IVA delle sanzioni ex D.Lgs. 231/01 apre lo scenario, sempre fin qui osteggiato, dell’applicazione di quelle sanzioni agli illeciti tributari, che significherà in ultima analisi una doppia sanzione pecuniaria amministrativa (quella fiscale e quella ex D. Lgs. 231/01) per gli enti con dubbi anche di costituzionalità, oltre che di tenuta del sistema. Meglio forse sarebbe stato prevedere per quelle fattispecie unicamente le sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01 e prevedere che l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative avvenga solo in via alternativa a quelle fiscali.

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