Registrazione sul cloud: l’eccezione di copia privata.

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Szpunar, con le conclusioni rassegnate il 7 settembre 2017 nella causa C-265/16, ha preso posizione in tema di registrazione sul cloud di programmi televisivi, sancendo, in particolare, in quali casi possa trovare applicazione la cd. “eccezione di copia privata” e, quando, invece, sia richiesto il consenso del titolare del diritto d’autore sull’opera.

IL FATTO:

La vicenda sulla quale l’Avvocato generale della Corte di Giustizia si è pronunciato nasce dalla causa promossa da una società di diritto inglese, la quale offre un servizio di videoregistrazione sul cloud (termine con il quale si intende una “memoria virtuale online” nella quale gli utenti possono, tra l’altro, salvare determinati file), avverso un’emittente televisiva italiana. L’attrice, in particolare, si era rivolta al Tribunale di Torino, al fine di sentire dichiarare la legittimità della propria attività.

Il sistema previsto dalla società attrice, segnatamente, permette all’utente di selezionare il contenuto televisivo da registrare (indicando canale televisivo, data e ora). La società, dopo aver captato il segnale televisivo mediante le proprie antenne, registra il programma richiesto (o la fascia oraria dell’emissione prescelta) e lo rende disponibile, nel cloud, all’utente finale. Questi, quindi, può liberamente scegliere quando e dove fruire del contenuto registrato.

Lo spazio di memoria virtuale è fornito da soggetti terzi rispetto alla società che effettua la registrazione.

A fondamento della propria pretesa, in particolare, l’attrice poneva la circostanza che l’attività svolta rientrasse nell’ambito di applicazione della c.d. “eccezione di copia privata”, in quanto sarebbe l’utente ad effettuare la registrazione, limitandosi la società attrice unicamente a fornire gli strumenti necessari, ossia il sistema di videoregistrazione da remoto, e, pertanto, per la riproduzione delle opere protette, non sarebbe necessario il consenso del titolare del diritto d’autore.

Costituitasi in giudizio, l’emittente convenuta si opponeva alla pretesa attorea e, a sua volta, chiedeva fosse inibito lo svolgimento dell’attività in questione, e fossero risarciti i danni da questa cagionati.

I giudici torinesi aditi, tuttavia, ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l’interpretazione del diritto europeo, ed in particolare dell’art. 5, par. 2, lett. b) della direttiva 2001/29/CE (sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione), hanno rimesso la questione alla Corte di Giustizia.

Il fondamento normativo della cd. “eccezione di copia privata”, invocata dall’attrice, è dato proprio dal summenzionato articolo della direttiva europea, il quale prevede la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione (in forza del quale gli organismi di diffusione radiotelevisiva hanno il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro trasmissioni), con riferimento alle riproduzioni, su qualsiasi supporto, effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

Nelle conclusioni presentate, l’Avvocato generale ha chiarito che la definizione normativa di “copia privata” (ossia le “riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da un persona fisica per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali“) non esclude che la riproduzione dell’opera tutelata dal diritto d’autore avvenga tramite l’intervento di un terzo o su uno spazio messo a disposizione da un terzo.

Di conseguenza, l’attività svolta dalla società attrice potrebbe essere ricompresa nell’eccezione sopra illustrata.

Tuttavia, al fine di valutare in concreto l’operatività dell’eccezione, occorre vagliare la legittimità della copia privata realizzata mediante il sistema adottato dall’attrice. Tale legittimità, infatti, costituisce presupposto necessario per l’applicabilità dell’eccezione. In tal senso, la copia privata è da ritenersi legittima laddove l’opera protetta (da copiare) sia messa a disposizione con il consenso del titolare del diritto d’autore.

Ebbene, nel caso di specie, l’Avvocato generale ha sancito l’illegittimità del servizio posto in essere dalla società inglese (che coniuga copia privata e messa a disposizione del contenuto copiato) in assenza del consenso del titolare del diritto d’autore.

L’attività realizzata, infatti, è assimilabile alla ritrasmissione del segnale televisivo, dal momento che gli utenti accedono al contenuto televisivo registrato attraverso il cloud, e non attraverso l’emissione televisiva (la quale potrebbe anche essere da questi irraggiungibile e dunque non fruibile via tv).

Come già asserito in passato dalla CGUE, quando la ritrasmissione da parte di un soggetto diverso da quello originariamente trasmittente si rivolge ad un pubblico differente, o avviene attraverso un mezzo diverso, è necessaria la prestazione di un nuovo consenso da parte del titolare del diritto d’autore, non potendosi presumere che il consenso prestato per la prima trasmissione valga anche per la seconda.

Nel caso concreto, la ritrasmissione effettuata dalla società attrice implica, almeno potenzialmente, sia una variazione di pubblico, sia una variazione di mezzo tecnico.

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia, pertanto, stante l’illegittimità della “copia privata” realizzata senza il consenso del titolare del diritto, ha ritenuto inapplicabile la cd. “eccezione di copia privata”.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Seppur non vincolanti per i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione europea, le conclusioni dell’Avvocato generale risultano di notevole interesse, in quanto delineano chiaramente quali siano i limiti dell’eccezione di copia privata.

In particolare, l’Avvocato ha autorevolmente sancito che l’attività svolta dalla società attrice costituisce una ri-trasmissione dell’opera protetta in quanto si rivolge (potenzialmente) ad un pubblico diverso e sfrutta mezzi tecnici differenti (rispetto alla prima trasmissione).

Pertanto, il consenso del titolare del diritto d’autore non può ritenersi presunto ma, al contrario, deve essere nuovamente manifestato. In assenza di tale consenso, l’attività è da ritenersi illecita

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