Patteggiamento solo previo pagamento del debito tributario.

Nonostante le numerose perplessità sollevate in giurisprudenza e in dottrina, la Corte di Cassazione, con la sentenza 8.1.2018 n. 169, conferma la legittimità della previsione dell’art. 13-bis del DLgs. 74/2000 (come riformato dal DLgs. 158/2015).

IL FATTO

Tale norma consente al reo di accedere al “patteggiamento” solo quando ricorra la circostanza attenuante dell’integrale pagamento del debito tributario, comprensivo delle sanzioni amministrative e degli interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, oppure nelle ipotesi di ravvedimento operoso.

La previsione di determinati presupposti per accedere al rito alternativo previsto dall’art. 444 c.p.p. non rappresenta, secondo i giudici di legittimità, una limitazione della tutela giurisdizionale, né la violazione di un equo processo (si vedano anche Corte Cost. 95/2015, Cass. 29565/2017 e Cass. 38210/2017).

PERCHÈ È IMPORTANTE

La pronuncia contribuisce a fare chiarezza per le strategie difensive da adottarsi. Se ne comprende la ratio come principio di rigore dell’ordinamento, meno comprensibile la ratio in ottica deflattiva dei processi penali e considerata la prescrizione sempre incombente e la difficoltà di una pena concreta da espiare per i reati tributari, anche perché resterebbe immutato il potere di recupero coattivo.

A titolo di proposta, sarebbe da valutare una differenziazione dei benefici del patteggiamento, ad esempio si potrebbe prevedere la triplicazione dei termini per l’estinzione dell’illecito come misura per incentivare i pagamenti antecedenti o contestuali al rito alternativo, ma non continuare in una chiusura del tipo di quella in commento che non aiuta a incentivare al ricorso invece indispensabile ai riti alternativi.

Per non perderti le novità e gli approfondimenti di Tonucci & Partners, iscriviti alle nostre newsletter

    Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy

    No Comments
    Leave a Reply