Pacchetti turistici: nuovi obblighi per gli operatori turistici in vigore dal 1° luglio 2018.

IN BREVE

Lo scorso 21 maggio è stato emanato il D.Lgs. n. 62/2018 con cui il Governo ha dato attuazione alle prescrizioni della Direttiva 2015/2302 adottata dal Parlamento europeo, volta a disciplinare la normativa sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati. In particolare, il decreto legislativo in oggetto, attuativo delle istanze formulate in sede europea, costituisce un intervento normativo richiesto da un segmento del mercato, quello del turismo, che negli ultimi anni è stato investito da profondi cambiamenti che hanno evidenziato la necessità di nuovi strumenti di regolazione e tutela in materia di obbligo di informazione, responsabilità dei professionisti e protezione dei viaggiatori in caso di insolvenza di un operatore turistico.

IL FATTO

Il 25 novembre 2015 è stata emanata la Direttiva 2015/2302 del Parlamento europeo, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati. Le disposizioni di tale direttiva sono state recentemente recepite anche in Italia tramite il D.Lgs. n. 62 del 21.05.2018 che, modificando numerosi articoli del D.Lgs. n. 79/2011 (cd. “Codice del Turismo”), ha ampliato notevolmente la nozione di “pacchetto turistico” e ha apportato numerose previsioni volte ad assicurare un’effettiva tutela al viaggiatore, anche grazie ad una maggiore responsabilizzazione sia del professionista che combina ed offre un pacchetto turistico, sia del venditore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un professionista. Le disposizioni del Decreto sono entrate in vigore il 1° luglio 2018 e si applicheranno ai contratti turistici conclusi a decorrere da tale data.

In primo luogo, viene innovata la nozione di “pacchetto turistico”. La stessa viene ampliata e, oltre ad eliminarsi il riferimento ai soli contratti conclusi nel territorio nazionale, in tal modo estendendo l’applicabilità delle norme del Codice del turismo relative ai contratti del turismo organizzato anche ai pacchetti turistici venduti od offerti all’estero, ne vengono ricompresi anche i contratti on-line, i c.d. pacchetti “su misura” ed i c.d. pacchetti “dinamici”.

In secondo luogo, la nuova disciplina prevede una serie di misure volte a garantire maggiori diritti per i viaggiatori e più responsabilità per venditori e/o organizzatori, anche al fine di privilegiare un mercato più equo e trasparente. Il legislatore ha quindi previsto a carico di venditore ed organizzatore l’obbligo di fornire al viaggiatore, prima della conclusione del contratto, un modello informativo standard, in aggiunta alle informazioni necessarie riguardanti le principali caratteristiche dei servizi offerti, nonché l’obbligo di prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

In quest’ottica di maggiore tutela si spiega, tra le altre, la previsione di forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile, volte ad implementare le garanzie in favore del viaggiatore in caso di fallimento o insolvenza dell’organizzatore, così come l’obbligo in capo al professionista di indicare, già nelle informazioni precontrattuali, gli estremi delle polizze di assicurazione o, ancora, la possibilità accordata al viaggiatore di recedere dal contratto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto (la precedente disciplina ancorava il diritto di recesso alle modifiche significative delle condizioni contrattuali effettuate dall’organizzatore o dall’intermediario), dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo è tenuto a fornire idonea motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta.

A presidio degli obblighi contrattuali imposti agli operatori turistici, la nuova normativa implementa un più severo apparato sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie di importo variabile, unitamente alle sanzioni amministrative accessorie in caso di violazione degli obblighi di assicurazione, consistenti nella sospensione dell’esercizio dell’attività ovvero di cessazione di quest’ultima in caso di recidiva. La competenza per l’applicazione di tali sanzioni è riservata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

PERCHÈ È IMPORTANTE

Alla luce degli interventi del D.Lgs. n. 62/2018, il mercato del turismo viene disciplinato da una normativa che tende oggi a limitare fortemente le barriere geografiche, uniformando diritti ed obblighi delle parti contraenti in tutta l’Unione europea. Tale uniformità impone agli Stati membri un livello minimo di protezione del consumatore o, per usare una definizione cara al legislatore europeo, di consumer protection, affidando la tutela del viaggiatore alla previsione di specifici obblighi informativi e alla predisposizione del contenuto minimo ed inderogabile del contratto turistico.

Come si evince chiaramente, l’operatore turistico, sia esso un singolo professionista, un organizzatore o un venditore di pacchetti turistici o di servizi turistici collegati, nell’offrire tali servizi alla propria clientela dovrà avere cura di adempiere agli stringenti obblighi di garanzia e di informazione di cui al D.Lgs. n. 62/2018, pena il rischio di incorrere nelle più severe sanzioni introdotte dalla nuova normativa.

 

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