Abuso d’ufficio, “depenalizzata” l’area della discrezionalità amministrativa.

Il sindacato incidentale attribuito al giudice penale sull’atto amministrativo e sull’esercizio della discrezionalità dell’azione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, pur in presenza di una fattispecie sufficientemente tipizzata dall’art. 323 c.p. nella formulazione già novellata dall’art. 1 della legge n. 234 del 16 luglio 1997, si è tradotto in una produzione di interpretazioni “sostitutive” del precetto penale che ne hanno esteso oltre misura l’ambito di applicazione. Nel contesto del cosiddetto Decreto Semplificazioni, che sotto numerosi aspetti interviene a semplificare in un’ottica di speditezza e maggiore efficienza l’azione della pubblica amministrazione e ad incidere anche sui presupposti della responsabilità contabile, si innesta una nuova definizione del delitto di abuso d’ufficio. Contributo dell’Avv. Ida Blasi di Tonucci & Partners su “Guida al Diritto”.

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