A significant ruling of the Supreme Court of Cassation on administrative liability of foreign legal Companies, without offices in Italy, for criminal offences committed in the territory of the State.

The Supreme Court of Cassation ruled on a highly debated issue since the entry into force of the Legislative Decree no. 231/2001 stating that foreign legal entities, without offices in Italy, may be held liable for criminal offences committed in their interest or to their benefit by individuals in top management or executive positions or by employees. In their reasoning, Supreme Court’s Judges also affirmed the principle of irrelevance of the potential non-existence in the State to which the foreign legal entity belongs of rules that regulate this subject in a manner similar to the Italian legal system, also with reference to the preparation and the effective implementation of organisational models designed to prevent the commission of criminal offences.

IL FATTO:

In una recente pronuncia, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 11626 del 07.04.2020, ud. 11.02.2020), si è occupata di una vicenda di corruzione in atti giudiziari, dalla quale era derivata, ex articoli 5 e 25 del Decreto Legislativo n. 231/2001, l’affermazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica straniera, non avente alcuna sede nel territorio italiano. La questione di cui il Giudice di Legittimità è stato, tra l’altro, investito riguardava la possibilità di ritenere esistente la giurisdizione nazionale nei confronti dell’ente straniero, in assenza di sedi in Italia.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La soluzione adottata dalla Suprema Corte è stata quella di ritenere sussistente la giurisdizione italiana, in presenza di alcune condizioni. In particolare, tale conclusione è stata fondata su una pluralità di argomenti che erano stati già recepiti dalle prevalenti dottrina e giurisprudenza, quest’ultima essenzialmente di merito. Infatti, nella sentenza qui in esame, si è premesso che la responsabilità amministrativa dell’ente pur costituendo oggetto di un autonomo accertamento, richiede comunque una necessaria verifica riguardo alla sussistenza del fatto di reato. La relazione esistente tra responsabilità della persona giuridica e fatto di reato comporta che la prima abbia carattere derivato rispetto al reato presupposto. Poiché la giurisdizione è verificata ed apprezzata avendo riguardo al reato e al luogo in cui esso debba considerarsi commesso, la giurisdizione sull’eventuale colpa in organizzazione dell’ente straniero, finisce per essere comune a quella sul reato presupposto.  In altri termini, i criteri di obbligatorietà e di territorialità della legge penale applicabili alla responsabilità delle persone fisiche, si estendono anche alla persona giuridica. Pertanto, poiché secondo il principio sancito dall’art. 6 del codice penale, la giurisdizione italiana si radica ogni qualvolta nel territorio dello Stato risulti commesso il reato ovvero consumata una frazione dell’azione o dell’omissione o verificatosi l’evento, è irrilevante che l’ente a vantaggio o nell’interesse del quale il reato stesso sia stato perpetrato non vi abbia alcuna sede. Quando ricorrano le ulteriori condizioni di imputazione della responsabilità amministrativa, di cui agli artt. 5 e ss. Decreto Legislativo n. 231/2001, la persona giuridica deve ritenersi soggetta alla giurisdizione nazionale a nulla rilevando l’individuazione del luogo in cui la colpa in organizzazione si sia realizzata. Sotto quest’ultimo particolare aspetto, la Corte ha dato conto dei motivi di impugnazione che fondavano la tesi contraria sul rilievo che l’ente straniero subirebbe un trattamento discriminatorio rispetto alle libertà di stabilimento di cui agli artt. 43 e 48 del Trattato CE, in quanto assoggettato a sanzione per avere omesso di predisporre un modello organizzativo conforme alla legislazione italiana. Tali motivi sono stati respinti perché, al contrario, l’esonero degli enti stranieri da responsabilità amministrativa altererebbe la libera concorrenza in pregiudizio delle imprese nazionali, soggette ad eventuale responsabilità anche per i reati commessi all’estero. In altri termini, sarebbe irrilevante l’esistenza o meno di una normativa analoga a quella italiana in materia di modelli organizzativi volti ad impedire la commissione di reati presupposto nello Stato di appartenenza dell’ente straniero. Nel pervenire a tali conclusioni, la pronuncia ha significativamente menzionato un precedente di merito di particolare rilievo sull’argomento, cioè la decisione del Tribunale di Lucca che aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa della persona giuridica priva di sedi in Italia, ma ivi operante, coinvolta nella vicenda dell’incidente ferroviario di Viareggio (sentenza n. 222 del 31.07.2017). Giova rammentare come, quest’ultima decisione sia stata peraltro confermata dalla Corte di Appello di Firenze che, con sentenza n. 3733 del 20.06.2019, aveva sostenuto che l’operatività della disciplina che regola la responsabilità amministrativa della persona giuridica non sia legata ad un criterio di territorialità, cioè alla presenza fisica nel territorio nazionale, bensì alla realizzazione all’interno di esso di attività che si rivelino strumentali alla commissione di reati da parte dei suoi rappresentanti. Nella specie, il Giudice fiorentino aveva affermato che “… l’ambito di applicazione del decreto, quindi, è dato dal luogo di consumazione del reato e non dal luogo in cui si trova la sede o una articolazione della persona giuridica imputata. …”, anticipando quanto avrebbe poi sostenuto la Suprema Corte di Cassazione nella diversa vicenda qui in esame. E’ interessante osservare, per completezza, come le sentenze di merito citate si fossero ampiamente soffermate sulla tematica riguardante l’eventuale obbligo in capo all’ente straniero di dotarsi di modello organizzativo conforme a quello previsto dalla legislazione italiana. Nella specie, tali decisioni avevano concordemente sostenuto che l’ente consapevole di dover operare in Italia ha l’obbligo di uniformarsi alle sue leggi e di conoscerne il contenuto. Ciò vale anche per quelle riguardanti la responsabilità amministrativa della persona giuridica, dal momento che sin dal 1988 la Comunità Europea aveva sollecitato gli Stati membri ad adottare norme tali da attribuire la responsabilità alle società per i reati commessi in campo economico. La circostanza che gli enti stranieri sarebbero costretti a munirsi di complessi modelli organizzativi da implementare secondo la disciplina italiana, inoltre, non avrebbe alcun peso ai fini dell’esclusione della giurisdizione nei loro confronti, dal momento che in Italia non esiste alcun obbligo per le persone giuridiche di dotarsi di modelli organizzativi, la cui eventuale esistenza può solo costituire, in presenza di determinate condizioni, una causa di esclusione della responsabilità. Il modello eventualmente adottato dall’ente straniero sulla base della propria legislazione nazionale, infine, può essere verificato e interpretato per escludere l’eventuale colpa in organizzazione, in concreto, e non in ragione delle differenze in astratto ravvisabili tra la legislazione dello Stato appartenenza e le previsioni del Decreto Legislativo n. 231/2001. Quest’ultimo aspetto della questione non appare, tuttavia, risolto in modo chiaro ed univoco con il rischio che la persona giuridica straniera si trovi costretta, ove debba operare in Italia, ad adottare misure ulteriori rispetto a quelle eventualmente previste dalla sua legislazione d’origine.

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