Delega al Governo per una revisione del reato di corruzione tra privati

Fraud word cloudIn data 1.09.2016 è stata pubblicata in G.U. la c.d. “Legge di Delegazione Europea” (Legge 12 agosto 2016, n. 170), in vigore dal 16 settembre u.s., il cui art. 19 prevede una precisa delega al Governo di attuare, entro tre mesi, un significativo intervento sulla fattispecie di reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., già reato presupposto della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001.

IL FATTO:

Con l’art. 19 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea – il Governo è stato nuovamente richiesto di adottare una nuova disciplina per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003 sulla lotta contro la corruzione nel settore privato, sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sè o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell’esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sè o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) prevedere la punibilità dell’istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);

d) prevedere che per il reato di corruzione tra privati siano applicate la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni nonchè la pena accessoria dell’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui alle lettere b) e c);

e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonchè con l’applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

I principali elementi di novità rispetto all’attuale art. 2635 c.c. sono i seguenti:

  • estensione della condotta tipica del reato

accanto alla dazione e alla promessa, sarà ben presto illecita anche l’offerta di denaro o altra utilità, non dovuti;

  • estensione dei potenziali corruttori

l’illecito sarà configurabile anche quando questo sarà posto in essere tramite intermediari

  • restrizione dei soggetti corruttibili 

nonostante la decisione quadro GAI consente l’applicazione della fattispecie a tutti coloro che svolgono funzioni lavorative di qualsiasi tipo per l’ente privato a prescindere dal livello o dalle funzioni svolte, la legge delega ripropone i limiti dell’attuale art. 2635 c.c. e, pertanto, la dazione, la promessa o l’offerta saranno illeciti soltanto se in favore dei “soggetti che svolgono funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque prestano attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati

  • rilevanza della sollecitazione (passiva) 

sarà illecita anche la sollecitazione a ricevere denaro o altra utilità.

  • rilevanza dell’istigazione alla corruzione (attiva e passiva)  

saranno sanzionate anche le condotte di istigazione alla corruzione (attiva e passiva) tra privati

  • incremento delle sanzioni per le persone giuridiche

la delega prevede un sensibile incremento delle sanzioni ex D. Lgs. 231/01 nei confronti dell’ente, saranno infatti applicabili:

  •       la sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote
  •       la possibilità di applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (non applicabili ad oggi ad alcun reato societario).

Cosa non cambia e non convince:

– resta la procedibilità a querela e quindi una quasi totale privatizzazione della tutela che rimane nella discrezionalità del soggetto leso

– altra incertezza si ritrova nella riconducibilità dell’illecito anche alla violazione degli “obblighi inerenti al proprio ufficio”, dove non sempre all’interno delle società private c’è una disciplina dettagliata e tantomeno obbligatoria rispetto alle mansioni;

– la definizione del soggetto attivo, individuato anche in colui che “svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati” e non è chiaro con riguardo a chi esercita funzioni di controllo

Sono tutti aspetti che si auspica potranno essere corretti in sede di attuazione della delega.

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