Creative Commons: illecito l’utilizzo per fini promozionali

ThinkstockPhotos-510655129Con la sentenza 6766/2016, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano è intervenuta in materia di lesione del diritto di autore derivante dall’indebito sfruttamento di fotografie di un soggetto terzo, pubblicate su un sito internet o sui social network, in violazione delle condizioni di utilizzo indicate dalla licenza Creative Commons, riconoscendo il risarcimento del danno al titolare dell’immagine.

IL FATTO:

La questione è stata portata all’attenzione del Tribunale milanese da un fotografo di professione, con residenza in Germania, che aveva riscontrato l’illegittimo utilizzo di una propria fotografia – pubblicata per la prima volta nel 2011 – ad opera di una società italiana, operante nel campo dei servizi turistici, la quale aveva utilizzato la fotografia in questione, pubblicandola sul proprio sito web nonché sul proprio profilo Facebook.

Stante l’esiguo valore della controversia, e pur avendo già ottenuto la rimozione dell’immagine dalla società italiana, il fotografo aveva scelto di usufruire del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, come disciplinato dal Regolamento CE 861/2007 dell’11 luglio 2007 (destinato a breve a essere sostituito dal Regolamento UE 2421/2015), al fine di esercitare il diritto al risarcimento del danno. Tale procedimento, volto a semplificare ed accelerare la risoluzione della suddetta tipologia di controversie qualora siano coinvolti soggetti residenti in uno stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito, non prevede l’obbligo di assistenza legale, richiedendo unicamente la compilazione di un modulo predisposto ad hoc.

Il Tribunale ha dapprima riconosciuto sufficiente, ai fini della tutelabilità dell’opera ai sensi dell’art. 90 della L. del 22.04.1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore), l’apposizione da parte del fotografo, al momento della pubblicazione dell’immagine sul proprio sito web, dell’indicazione dell’autore e del regime giuridico di circolazione da applicare. Infatti, come si legge nella sentenza, “tali requisiti, pur non materialmente indicati sull’immagine fotografica, erano specificati immediatamente dopo la fotografia di cui è causa”.

In secondo luogo, il Tribunale ha riconosciuto in capo alla società italiana una violazione del diritto d’autore connesso alla fotografia, sussistente per l’intero periodo di illecito utilizzo e sino alla sua rimozione, poiché se da un lato è vero che le licenze Creative Commons (CC) prevedono la possibilità per i soggetti terzi rispetto all’autore di “condividere, copiare e modificare liberamente l’immagine”, dall’altro tale libertà viene concessa a condizione che venga “indicata la paternità dell’opera, insieme ad un link al sito del titolare dei diritti” e che l’utilizzo dell’immagine non abbia finalità pubblicitaria o promozionale.

Per la quantificazione del danno i giudici, su indicazione di parte attrice, hanno fatto riferimento alle norme sui compensi per la riproduzione delle opere d’arte elaborate dalla SIAE, riconoscendo al fotografo un risarcimento pari ad € 1.920,00.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza in commento è significativa poiché, sotto il profilo processuale, è frutto di un procedimento accelerato previsto a livello comunitario nell’intento di ridurre tempi e costi della giustizia, mentre, per quanto riguarda il merito della questione, risulta di interesse poiché il Tribunale di Milano ha riconosciuto che ai fini della tutelabilità dell’opera offerta dalla licenza Creative Commons, non è necessario che tale licenza sia indicata sulla foto ma anche nelle immediate vicinanze della stessa, purché risulti in ogni caso a questa attribuibile.

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