Concordato liquidatorio e affitto d’azienda

Business documentsUn imprenditore e/o una società che stanno per entrare in fase di concordato preventivo hanno la possibilità di stipulare un regolare contratto di affitto dell’azienda, senza incorrere in vizi che possano invalidare il contratto, cosi come ha recentemente confermato la giurisprudenza di merito (vedi, Trib. Rimini, 1 ottobre 2015).

IL FATTO:

La stipula di un contratto di affitto d’azienda da parte della società concordataria, anteriormente al deposito della domanda di concordato che preveda una scadenza ben precisa ed una clausola in forza della quale gli organi della procedura possono in ogni momento provocarne lo scioglimento, non snatura il carattere liquidatorio del concordato, essendo tale stipula funzionale ad impedire la perdita dell’avviamento aziendale e a renderne, quindi, più agevole, la vendita. Nel giudizio di omologazione, in assenza di opposizione qualificata dei creditori ex art. 180, co. 4, l. fall. va escluso il sindacato del Tribunale in merito alla questione se la procedura concordataria consenta tempi di liquidazione più solleciti di quelli di una procedura fallimentare, attenendo detta questione al giudizio di convenienza del concordato.  Pertanto, il commissario liquidatore può essere scelto tra i soggetti indicati dalla società concordataria, stante il relativo potere di nomina dell’imprenditore richiedente, purché il soggetto indicato sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 l. fall..

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Sotto il profilo pratico, giova porre in luce che si consente all’imprenditore e/o alla società di ottenere il massimo profitto dal proprio bene aziendale, anche nella fase di crisi: segnatamente, nel momento storico immediatamente antecedente alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale di concordato preventivo. Difatti, se ben si riflette, il vantaggio è sia del debitore che, in questo modo, dismette la gestione “fallimentare” del proprio bene sia dei creditori che, come afferma la sentenza, ottengono il massimo possibile dalla gestione dell’azienda, in funzione di liquidazione. In buona sostanza, viene rispettata la funzione liquidatoria del concordato preventivo a favore del soddisfacimento del ceto creditorio, consentendo, all’unisono, che l’imprenditore e/o la società possano perseguire il proprio interesse.

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