Compravendita: il tempo della consegna influisce sulla garanzia per vizi

close up view of  contract  form on the desk in the officeCon la sentenza 23521 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di garanzia per vizi nell’ambito del contratto di compravendita, confermando che l’operatività dell’art. 1491 c.c. risulta modificata nel caso in cui la consegna del bene avvenga in un momento successivo rispetto alla stipulazione del contratto.

IL FATTO:

La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare la questione a seguito del ricorso presentato dall’acquirente di alcuni pezzi di mobilio che, lamentando alcuni vizi degli arredi acquistati, aveva convenuto in giudizio il titolare dell’impresa venditrice al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti.

L’acquirente, risultato soccombente sia in primo che in secondo grado sulla base del fatto che i mobili oggetto della compravendita fossero stati oggetto di verifica ed ispezione da parte del compratore in un momento antecedente all’acquisto, e che anzi, il prezzo d’acquisto particolarmente vantaggioso fosse proprio da ricollegarsi ai vizi del mobilio – vizi la cui sussistenza, per altro, non era mai stata esclusa dal venditore -, aveva dunque proposto ricorso per Cassazione avverso alla sentenza di appello, segnalando come l’esclusione della garanzia per vizi di cui all’art. 1491 non potesse operare, essendo stata la consegna dei beni successiva alla stipulazione del contratto.

La Corte di Cassazione, accogliendo le ragioni dell’acquirente, ha stabilito che “nel contratto di compravendita, l’art. 1491 c.c. – in base al quale il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto – non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione”, questo poiché, in tal caso, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, “la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere, piuttosto, verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 18/04/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8192 del 03/04/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 851 del 26/01/2000)”.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento in materia di garanzia per vizi nei contratti di compravendita, sostenendo che, nel caso in cui la consegna dei beni sia differita rispetto a questa, l’art. 1491 potrà trovare applicazione; tuttavia il momento da tenere in considerazione per valutare la riconoscibilità o meno dei vizi non sarà più la conclusione del contratto, bensì la ricezione della merce.

In tal modo la pronuncia contribuisce a consolidare un orientamento oramai radicato, che dimostra un evidente favor nei confronti dell’acquirente.

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