Cassa integrazione guadagni straordinaria e procedure concorsuali.

Libri e codici di diritto per avvocatoLo scorso 26 luglio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare in materia di CIGS nell’ambito delle procedure concorsuali, prevedendo la concessione del trattamento quando sussistano concrete prospettive di salvaguardia dell’occupazione.

IL FATTO:

La CIGS endoconcorsuale è stata oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi legislativi che ne hanno modificato, in maniera significativa, la sua concreta operatività.

Con la Riforma Fornero (2012) è stata prevista la soppressione della causale d’intervento in questione con decorrenza dal 1 gennaio 2016 e, nel frattempo, ne è stato limitato l’utilizzo ai soli casi in cui sussistessero effettive prospettive di continuazione e di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dell’occupazione.

Il Ministero del Lavoro ha poi precisato che entro il 31 dicembre 2015 avrebbero dovuto perfezionarsi i seguenti requisiti:

  • stipula dell’accordo in sede istituzionale che preveda l’inizio della sospensione in CIGS entro la medesima data;
  • presentazione al Ministero del Lavoro dell’istanza di ammissione al trattamento.

In virtù degli accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2015, la concessione del trattamento avrebbe potuto esplicare i propri effetti anche nel corso del 2016.

Il Jobs Act ha previsto, nell’ambito di una generale riorganizzazione degli ammortizzatori sociali, che la CIGS possa essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

  • riorganizzazione aziendale;
  • crisi aziendale (ad eccezione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa);
  • contratto di solidarietà.

Con riferimento alle imprese soggette a procedure concorsuali dopo il 31 dicembre 2015, la CIGS potrà essere richiesta solo qualora sussistano i presupposti di cui alle summenzionate causali di intervento.

Con una recente circolare (gennaio 2016) il Ministero ha precisato che, con riferimento alle imprese che abbiano richiesto la concessione del trattamento di CIGS in forza delle causali d’intervento previste dalla previgente normativa nonché da quella introdotta con il Jobs Act e che, in costanza di fruizione del trattamento richiesto, siano sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio d’impresa, il trattamento potrà essere autorizzato – limitatamente al periodo già richiesto – al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

Da ultimo, con circ. 26 luglio 2016 n. 24, il Ministero del Lavoro ha confermato la possibilità di fruizione del trattamento di CIGS per i lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito, precisando che la causale d’intervento più adatta nell’ambito di tali procedure concorsuali è quella per crisi aziendale.

Al riguardo, per la concessione del trattamento di CIGS devono sussistere i seguenti requisiti:

  • autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa da parte del giudice delegato o dell’autorità che esercita il controllo, al fine di salvaguardare il complesso aziendale e per favorire la cessione dell’attività;
  • indicazione, nel programma di liquidazione, delle concrete ragioni in base alle quali appare probabile la cessione unitaria dell’azienda (o di singoli rami) in tempi compatibili con il godimento del trattamento di CIGS per crisi;
  • il comitato dei creditori approvi la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.

Sussistendo le predette condizioni, qualora l’impresa sottoposta a fallimento presenti un programma di crisi aziendale ove il piano di risanamento sia volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa e al trasferimento dei lavoratori, la stessa può essere ammessa al trattamento di CIGS.

La CIGS può essere concessa anche nell’ambito del concordato con continuità aziendale, il cui piano preveda la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione.

In tal caso è necessario che l’impresa presenti un programma di crisi aziendale volto alla cessione dell’azienda (o di parte di essa) e al trasferimento dei lavoratori e che il concordato sia omologato.

Nelle suddette ipotesi, il programma di liquidazione o il piano di concordato vanno articolati in modo da garantire – nel periodo di fruizione della CIGS per crisi aziendale per 12 mesi – la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuazione in tutto o in parte dell’attività, anche se svolta da soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento di CIGS.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Dopo i provvedimenti legislativi emessi nel corso del 2012, che avevano avuto l’obiettivo di escludere, gradualmente e con decorrenza dal 1 gennaio 2016, le procedure concorsuali dalle causali d’intervento per il trattamento di CIGS, con il Jobs Act e con i successivi interventi ministeriali sono stati invece riproposti – in parziale controtendenza con i precedenti provvedimenti – strumenti di tutela del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di imprese soggette a procedure concorsuali. Probabilmente ritenendo non socialmente sostenibile una totale assenza di tutele nell’ambito delle procedure in questione, in un momento storico in cui molte aziende stentano ancora a ritrovare certezze e stabilità economico-finanziaria.

Per non perderti le novità e gli approfondimenti di Tonucci & Partners, iscriviti alle nostre newsletter

    I have read the Privacy Policy
    and i authorized the treatment of my personal data

    No Comments
    Leave a Reply